La Caparra Penitenziale è prevista e regolata dall’art. 1386 Codice civile
“Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto“
Le parti possono concordare che al momento del perfezionamento del contratto, venga consegnata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da far valere quale “corrispettivo” predeterminato contro il diritto di recedere previsto in favore di uno o di entrambi i contraenti.
Venditore ed Acquirente si riconoscono a priori la possibilità di recedere dal contratto e stabiliscono da subito il prezzo da dover corrispondere.
Chi recede paga.
A prima vista non sembrano esserci grosse differenze con la caparra confirmatoria, tuttavia, da un esame approfondito del testo del codice civile si capisce che in questo caso, tutto quello che può essere chiesto come risarcimento è, appunto, la caparra.
Non c’è possibilità di esecuzione specifica e, tanto meno, c’è il riconoscimento di eventuali, ulteriori danni subiti e/o subendi da una delle parti.