E’ necessario notare che, per la validità dell’atto notarile di compravendita, è necessaria la concomitanza di due requisiti, uno di carattere formale e l’altro di carattere sostanziale.
Il requisito formale consiste in varie menzioni prescritte a pena di nullità, che variano in relazione al dato cronologico dell’epoca di costruzione, dovendo essere menzionati gli estremi del titolo edilizio.
Del titolo edilizio ne parlo nel prossimo paragrafo.
Tuttavia, per la validità degli atti non può ritenersi sufficiente il mero requisito formale, ossia la semplice menzione del provvedimento autorizzativo
Infatti, deve ricorrere anche il requisito sostanziale dell’effettiva sussistenza del provvedimento.
Sembra un assurdo logico, posso invece garantire che non lo è.
Alcuni notai, infatti, si limitano a citare il titolo edilizio senza aver adottato alcun tipo di controllo sostanziale, desumendolo, semplicemente, dalla provenienza antecedente.
Mi è capitato di studiare atti notarili con titoli edilizi totalmente inventati, vuoi per mero errore di scrittura, vuoi per imperizia.
Per garantire la regolarità urbanistica non basta menzionare i numeri delle licenze o, in generale, dei vari titoli, occorre anche poterne produrre una copia per accertamento sostanziale.