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Decadenza dei Vincoli Convenzionali per gli Immobili in Piena Proprietà

Decadenza Vincoli Prezzo Massimo

"Immobili in Piena Proprietà - Decadenza dei Vincoli Convenzionali"

Svolta del Comune di Roma per la Decadenza Vincoli Prezzo Massimo relativamente ad immobili in Piena Proprietà.

 

Immobili in Piena Proprietà - Decadenza dei Vincoli Convenzionali

Ieri, martedì 21 dicembre 2021, la giunta del Sindaco Roberto Gualtieri ha approvato una delibera che cambia le prospettive per molti cittadini residenti nei PDZ della Capitale.

 

In particolare, per gli Immobili in Piena Proprietà, per i quali viene sancita la decadenza dei Vincoli Convenzionali e, alla scadenza della Convenzione.

 

Il Sindaco tiene fede alla promessa fatta in campagna elettorale, riguardo all’intenzione della sua amministrazione di agevolare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di accelerare le procedure per ottenere l’affrancazione dal Vincolo del Prezzo Massimo di Cessione.

 

Finalmente, si potrà Vendere Casa, e Affittare Casa, a Prezzo di libero mercato senza avanzare alcuna istanza in Comune, nel caso di immobili in piena proprietà per i quali è stato eliminato il vincolo del prezzo massimo di cessione.

Decadenza vincoli prezzo massimo immobili in piena proprietà - Sentenza Corte Costituzionale 210/2021 del 22/09/2021

Di fatto, con questa delibera, viene recepita la sentenza della Corte di Cassazione del 22/09/2021:

La legge “Salva Venditori” non è incostituzionale e tutti i vincoli scadono allo scadere della convenzione!

 

I vincoli non sono perpetui.

Immobili in Piena Proprietà - Decadenza dei Vincoli Convenzionali

Questa sentenza è di fondamentale importanza anche perchè sancisce chiaramente al punto 9 che allo scadere della durata della convenzione TUTTI I VINCOLI CESSANO DI ESISTERE.

 

Per un approfondimento vedi anche l’articolo dell’Avv. Minutoli ospitato in questo blog: Leggi l’articolo

Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione - Immobili in Piena Proprietà - Decadenza dei Vincoli

9.– Occorre, poi, considerare che il termine per l’affrancazione – peraltro presente nell’art. 31,comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, sin dalla sua introduzione ad opera dell’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 – si mostra coerente con l’opzione di fondo per la non perpetuità dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, già nell’originario impianto della legge n. 865 del 1971, di un termine ventennale per l’eliminazione del vincolo di inalienabilità degli alloggi concessi in piena proprietà (art. 35, comma diciassettesimo), ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la sostituzione dei vincoli originari con quelli della convenzione ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 380 del 2001, disciplinate dall’art. 31, commi 45 e 46, della legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della durata del vincolo del prezzo massimo di cessione.

La fine dell'incubo delle Istanze di Affrancazione per gli Immobili in Piena Proprietà a seguito della Decadenza Vincoli Prezzo Massimo

Adesso i consiglieri approveranno la delibera in aula Giulio Cesare, permettendo la fine del vincolo del prezzo massimo di cessazione e del canone di locazione.

 

E’ bene sottolineare che tale provvedimento riguarda quei beni già convenzionalmente in diritto di piena proprietà, oppure oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie, alla scadenza della Convenzione.

Immobili in Piena Proprietà - Decadenza dei Vincoli Convenzionali

Ci sarà da discutere, e molto, in merito al significato di “scadenza della Convenzione”.

 

Infatti, moltissime Convenzioni in diritto di piena proprietà non hanno una scadenza.

 

E’ ad esempio il caso della maggioranza delle convenzioni del PDZ XV Tiburtino Sud.

 

Il Comune dovrà chiarire questo punto.

 

Altro punto che dovrà essere, necessariamente chiarito riguarda gli immobili oggetto si trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

 

In tal caso la data di inizio dei venti anni di decorrenza, è quella di stipula della convenzione originaria oppure quella della trasformazione?

 

Elemento di non poco conto, soprattutto per coloro che vogliono vendere il proprio immobile.

La misura riguarderà chi è proprietario da 20 anni, ovvero chi non ha venduto casa da piano di zona.

 

Una piccola fetta di interessati alle affrancazioni, di una torta enorme – quella dei coinvolti nel caos affrancazioni dei piani di zona – che andrà a snellire in parte le pratiche dei dipartimenti capitolini. 

 

Quindi l’amministrazione capitolina dovrà adeguare e integrare gli schemi convenzionali in uso, inserendo specifici contenuti a sostituzione e integrazione di quelli già esistenti.

Ad maiora, Fabrizio

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