Nel secondo caso i ricorrenti, molto sinteticamente, chiedevano l’annullamento delle delibere.
In quanto, a loro dire, erano viziate da illegittimità amministrativa poiché disponevano il permanere e il mantenimento di determinati vincoli nei confronti di immobili che, per le condizioni stesse previste all’interno della legge 865/71, della legge 448/98 e del DPR 380/2001, nonché delle convenzioni stesse, dovevano decadere al raggiungimento del 20 anno.
Sostenevano che tali condizioni non fossero ne state rimosse dalla legge 106/2011 ne negate dalla sentenza 18135/2015 della Cassazione.
Delle due azioni è questa quella che maggiormente ci interessa, in quanto le suddette posizioni, de relato, sono entrate all’interno del procedimento Costituzionale, il quale ha visto una lettura autentica della normativa.
Infatti, è doveroso dire che, durante la fase istruttoria presso il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla questione in nome e per conto del Presidente della Repubblica, il Ministero delle Finanze ha depositato ben due distinti pareri che accoglievano le ragioni dei ricorrenti e si contrapponevano alla lettura restrittiva data dal Comune di Roma, regolarmente costituitosi nel procedimento.