L’obbligatorietà di registrazione dei contratti preliminari trova la propria fonte normativa nel combinato disposto degli artt. 2 e 10 tariffa del T.U. 26 aprile 1986 n. 131.
L’art. 2 prevede infatti la soggezione a registrazione degli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
L’art. 10 della tariffa, parte prima, individua poi tra gli «atti soggetti a registrazione in termine fisso» i contratti preliminari di ogni specie, nell’ambito dei quali prenderemo qui in considerazione quelli aventi ad oggetto la promessa di vendita di diritti reali immobiliari.
In tale fattispecie, l’obbligo era a carico dei contraenti ovvero della parte venditrice e della parte acquirente.
Ciò fino all’entrata in vigore del comma 46 della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007).
Nota anche come legge Bersani, la finanziaria del 2007 ha fatto due bei regalini agli agenti immobiliari.
Infatti, da un lato, con l’aggiunta della lettera d-bis) all’art. 10 del testo unico, ha previsto, per gli agenti immobiliari, un obbligo di registrazione «per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;
Dall’altro, con l’inserimento di un comma 1-bis all’art. 57, ha disposto in ordine a tale fattispecie la coobbligazione solidale dei medesimi agenti immobiliari con le parti di dette scritture private per il pagamento dell’imposta.
L’Agente Immobiliare non solo è obbligato a procedere con la registrazione, anche in caso di dissenso delle parti, ma è anche responsabile in solido, con le parte stesse nel pagamento, delle imposte.