Grazie al prezioso aiuto dell’avvocato Minutoli cerchiami di fare il punto sulla vicenda delle compravendite stipulate in assenza della convenzione di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione.
Finora abbiamo fatto riferimento alle responsabilità delle parti in questa vicenda.
Con questo articolo voglio approfondire il caso in cui potrebbero esserci delle chiare responsabilità dei notai che, in pendenza di affrancazione, hanno ugualmente stipulato.
Fino al 16 settembre del 2015, quando con la sentenza n. 18135 La Corte di Cassazione a Sezioni Riunite di fatto provoca uno tsunami devastante nel campo dell’Edilizia Convenzionata, gli atti di compravendita di immobili, sia in diritto di superficie che in diritto di piena proprietà, edificati ex art. 35 comma 15 legge 865/71, venivano stipulati in assenza di affrancazione.
Ad onor del vero era il Comune stesso, con una comunicazione inviata al Notariato, ad affermare che trascorsi i venti anni ogni vincolo sarebbe decaduto.
Sulla base di questa presa di posizione, probabilmente, molti Notai hanno creduto di poter procedere alle stipule anche in assenza di convenzione per l’affrancazione dal vincolo di prezzo massimo di cessione.
Con la succitata sentenza vengono scardinate tutte le certezze acquisite e rimessi in gioco tutti gli atti stipulati contra legem rendendo nullo, di fatto, l’articolo relativo al prezzo di cessione.
Proprio per avere un quadro dettagliato ed autorevole sfrutto la cortesia dell’Avv. Giuseppe Minutoli che ha affrontato con il suo studio questa problematica.
Nel ringraziarlo per la cortese collaborazione volentieri pubblico il suo articolo:
Avv. Giuseppe Minutoli
Patrocinante in Cassazione
Viale Liegi 1C – 00198 Roma
Tel 0644291579 fax 1786036106 Cell. 3386346494
Con l’articolo di oggi vengo a riprendere le questioni attinenti all’affrancazione ed ad approfondire alcuni aspetti che finora erano rimasti a margine della vicenda.
In particolare vorrei fornire alcune riflessioni sulla responsabilità notarile alla luce dell’ordinanza n. 1270/20 emessa dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione.
La pronuncia della Corte riguarda un caso di responsabilità notarile che ha investito direttamente il mio studio legale e riguarda la responsabilità di un notaio per l’omissione di visure su un immobile che sarebbe stato dichiarato libero da pesi, gravami e vincoli.
La questione anche se non coinvolge direttamente le problematiche proprie dell’affrancazione, ha risvolti che facilmente potranno essere estesi ……. continua a leggere
Si è fatto un lungo parlare di questo Decreto Legge che il Ministro ha cominciato ad annunciare sin dal settembre dello scorso anno.
Da più parti osteggiato come l’ennesimo Condono Salva Furbetti, da altri auspicato per poter chiudere il cerchio su situazioni urbanistiche di difficile interpretazione.
E’ corretto precisare che si tratta di un Decreto Legge che, ancorché immediatamente efficace, sarà soggetto ad emendamenti e correzioni nel momento della conversione in legge.
Questa precisazione è obbligatoria perché il testo effettivo lo potremo studiare solo ed esclusivamente quando sarà avvenuta la conversione in legge.
Per rispondere alla domanda titolo di questo paragrafo, ad onor del vero, è corretto dare la giusta interpretazione a questo strumento urbanistico.
Non è un condono edilizio in quanto il condono presuppone la Deroga alla Disciplina Urbanistica, si condona un qualcosa edificato in difformità alla legge edilizia dell’epoca in cui è stato commesso l’abuso.