Se il promittente acquirente, colui che ha versato la caparra, è inadempiente, il promissario venditore può, a suo insindacabile giudizio:
- recedere dal contratto trattenendo la caparra;
- pretendere l’esecuzione del contratto e il risarcimento del danno, restituendo la caparra;
- chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, restituendo la caparra.
Nel primo caso la procedura è semplice, avviene il recesso per inadempienza, il venditore trattiene la caparra e amici come prima.
Il secondo caso è più lungo, perché il promissario venditore chiede l’esecuzione in forma specifica del contratto, il risarcimento, nel caso, del danno cagionato ma deve restituire la caparra versata.
Infatti, per essere risarcito non può utilizzare la caparra ma deve procedere secondo le norme generali.
Detta in parole povere deve fargli causa.
Il terzo caso è quello in cui il Venditore acconsente alla risoluzione del contratto per inadempimento procedendo per il risarcimento del danno.
Anche in questo caso, il risarcimento del danno non può essere ottenuto attraverso il trattenimento della caparra ma deve procedere secondo le norme generali del diritto.